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NORMATIVA

Lo Stato assicura il patrocinio gratuito nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente (D.P.R. n. 115/2002). Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (adeguamento pubblicato in GU Serie Generale n. 24 del 30/01/2021)

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

ISTANZA PER L’AMMISSIONE

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

L’istanza è redatta in carta semplice e deve contenere:

    la richiesta di ammissione al patrocinio con l’indicazione al processo cui si riferisce, se già pendente e la data della prossima udienza;

    le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

    generalità e residenza della controparte;

    l’impegno a comunicare, fino alla conclusione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti del reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

    per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

- autocertificazione, con i requisiti di legge, di stato di famiglia;

- autocertificazione, con i requisiti di legge, relativa i redditi di tutti i componenti la famiglia, con allegata copia di documento di identità valido (carta d'identità o passaporto).

L'autocertificazione relativa ai redditi, deve attestare:

a) di avere/non aver prodotto reddito nell'anno XXXX (anno precedente alla presentazione dell'istanza). Nel caso di redditi deve essere indicato l'importo complessivo;

b) di possedere/non possedere beni immobili (in presenza di beni immobili specificare quali);

c) di possedere/non possedere beni mobili (in caso positivo specificare quali).

Nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, è necessario produrre certificazione dell'autorità consolare che il richiedente abbia/non abbia redditi e/o proprietà nel paese di origini.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE la sostituisce, a pena di inammissibilità, con un'autocertificazione con i requisiti di legge.

DEPOSITO DELLA DOMANDA

La domanda così redatta e con gli allegati richiesti, dove essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (nei procedimenti penali direttamente presso la cancelleria del giudice), competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.

NOMINA DEL DIFENSORE

Chi è ammesso al patrocinio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 L. 225/2005 che ha modificato l'art. 80 D.P.R. 115/2002, può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di Appello, nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, nonché tra quelli inseriti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine al di fuori del distretto di Corte d'Appello.

ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti: attitudini ed esperienza professionale; assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a due anni. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.

Allegati

Elenco Avvocati abilitatiElenco Nominativi_12.11.2024.pdf
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002 - N. 115 .pdf
Moduli Iscrizione ElenchiModulo Iscrizione liste PNA Edit.pdf