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NORMATIVA
Lo Stato assicura il patrocinio gratuito nel
processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari
di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente (D.P.R. n.
115/2002). Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Può essere ammesso al patrocinio chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito,
risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (adeguamento
pubblicato in GU Serie Generale n. 24 del 30/01/2021)
Se l'interessato convive con il coniuge o con
altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si tiene conto del solo reddito personale
quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi
in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
ISTANZA PER L’AMMISSIONE
L’istanza è sottoscritta dall’interessato a
pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero
con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L’istanza è redatta in carta semplice e deve
contenere:
la
richiesta di ammissione al patrocinio con l’indicazione al processo cui si
riferisce, se già pendente e la data della prossima udienza;
le
generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente
ai rispettivi codici fiscali;
generalità e residenza della controparte;
l’impegno a comunicare, fino alla conclusione del processo, le
variazioni rilevanti dei limiti del reddito, verificatesi nell’anno precedente,
entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione
dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
per
i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE
correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente,
che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti
documenti:
- autocertificazione, con i requisiti di
legge, di stato di famiglia;
- autocertificazione, con i requisiti di
legge, relativa i redditi di tutti i componenti la famiglia, con allegata copia
di documento di identità valido (carta d'identità o passaporto).
L'autocertificazione relativa ai redditi,
deve attestare:
a) di avere/non aver prodotto reddito nell'anno
XXXX (anno precedente alla presentazione dell'istanza). Nel caso di redditi
deve essere indicato l'importo complessivo;
b) di possedere/non possedere beni immobili
(in presenza di beni immobili specificare quali);
c) di possedere/non possedere beni mobili (in
caso positivo specificare quali).
Nel caso di cittadini non appartenenti
all'Unione Europea, è necessario produrre certificazione dell'autorità
consolare che il richiedente abbia/non abbia redditi e/o proprietà nel paese di
origini.
In caso di impossibilità a produrre la
documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE la
sostituisce, a pena di inammissibilità, con un'autocertificazione con i
requisiti di legge.
DEPOSITO DELLA DOMANDA
La domanda così redatta e con gli allegati richiesti,
dove essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati (nei procedimenti penali direttamente presso la cancelleria del
giudice), competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al
quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente
a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e
Corte dei Conti.
NOMINA DEL DIFENSORE
Chi è ammesso al patrocinio, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 1 L. 225/2005 che ha modificato l'art. 80 D.P.R.
115/2002, può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli
dell’Ordine del distretto di Corte di Appello, nel quale ha sede il magistrato
competente a conoscere il merito o il magistrato davanti al quale pende il
processo, nonché tra quelli inseriti negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine al di
fuori del distretto di Corte d'Appello.
ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
L’elenco degli Avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato è formato dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei seguenti requisiti: attitudini ed esperienza professionale;
assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a due
anni. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene
una sanzione disciplinare.
Allegati
Elenco Avvocati abilitati | Elenco Nominativi_12.11.2024.pdf |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002 - N. 115 .pdf |
Moduli Iscrizione Elenchi | Modulo Iscrizione liste PNA Edit.pdf |