Consiglio

Consiglio dell'Ordine

I componenti del Consiglio dell'Ordine

NomeRuolo
Avvocato Lorenzo SOROPresidente
Avvocato Maria Gabriella CASSARÀSegretario
Avvocato Maria Antonietta DELOGUTesoriere
Avvocato Giovanni FALCHIConsigliere
Avvocato Maria Grazia LEDDAConsigliere
Avvocato Francesco MOSSAConsigliere
Avvocato Anna Rita MURGIAConsigliere
Avvocato Monica MURRUConsigliere
Avvocato Stefano STOCHINOConsigliere
  • Il Consiglio dell'Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla legge professionale forense (legge 247/2012) delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Esso è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del CNF e del Ministro della giustizia. Compiti e prerogative del Consiglio Il Consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fi ne, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere profi cuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certifi cato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s); f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50; g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale; h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.