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ASTENSIONE DALLE UDIENZE E DIFENSORI DI FORI ESTERNI.

ASTENSIONE DALLE UDIENZE E DIFENSORI DI FORI ESTERNI.
Care Colleghe, Cari Colleghi,

Si segnala - specie nell'interesse degli iscritti che hanno ricevuto incarico per svolgere la funzione di meri sostituti d'udienza senza che il loro nominativo compaia in procura - che da un confronto avuto in mattinata con il Presidente di sezione ed i giudici che compongono il Collegio Civile, è emerso che gli stessi, nell'ipotesi in cui le parti in giudizio risultino difese in via esclusiva da Avvocati di Fori esterni, sarebbero orientati a non ritenere la mancata comparizione dei difensori come automaticamente sintomatica della loro adesione all'astensione.
In tale situazione, di fatto, l'orientamento è quello di provvedere ai sensi dell'art. 309 C.P.C.
Al fine di evitare un provvedimento di tale natura è alternativamente necessario che:
a) i difensori indicati in procura manifestino espressa adesione all'astensione mediante deposito telematico (che si consiglia di perfezionare con congruo anticipo rispetto all'udienza per consentirne la lavorazione alla cancelleria);
b) i difensori indicati in procura o un loro sostituto intervengano in udienza per manifestare l'adesione all'astensione;
c) l'adesione all'astensione venga espressamente manifestata, con il necessario preavviso ad uno dei Consiglieri che se ne farà portavoce innanzi al giudice.
E' evidente che per questioni di praticità ed al fine di evitare il più possibile gli accessi al Palazzo di Giustizia, la soluzione da preferirsi è quella indicata sotto la lettera a) che precede.
A tal proposito si coglie l'occasione per ribadire la raccomandazione a che si limitino allo stretto necessario gli accessi al Palazzo e comunque a mantenere le distanze interpersonali prescritte quando si è all'interno dello stesso.

Il Consigliere Segretario
    Avv. Gianni Pinna

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