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MILLEPROROGHE E GIUSTIZIA.

MILLEPROROGHE E GIUSTIZIA.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la LEGGE N. 15 DEL 25 FEBBRAIO 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge Milleproroghe.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, unitamente al TESTO COORDINATO DEL DL N. 228/2021, oggetto di conversione.

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione per quanto concerne la proroga di termini in materia di giustizia di cui all'art. 8 del Dl, si segnalano:

-      la riduzione della durata del tirocinio professionale per l’accesso alla professione forense per coloro che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (prorogata al 15 giugno 2021);

-      la proroga, di un ulteriore anno, della disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012;

-      il differimento, di un ulteriore anno, dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

-      il differimento, al 1° gennaio 2024, della data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

PRATICANTI: TIROCINIO PIÙ BREVE PER DIVENTARE AVVOCATI

Il primo intervento, come detto, comporta una riduzione, da 18 a 16 mesi, della durata del praticantato per l’accesso alla professione di avvocato.

E' il nuovo comma 4-bis dell'art. 8 a disporlo, in favore di coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020, ovvero, a seguito della proroga disposta dall'articolo 6, comma 7-bis, del DL N. 183/2020, entro il 15 giugno 2021. QUI IL TESTO COORDINATO DELLA NORMA MODIFICATA CON DECRETO MILLEPROROGHE

CASSAZIONISTI: NUOVO SLITTAMENTO DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA

A seguire, il nuovo comma 4-te interviene prorogando di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

Si veda anche: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/albo-speciale-cassazionisti.

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