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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
Si pubblica il testo integrale dell’ordinanza emessa dalla Terza Sezione della S.C. il 15/11/2019 (n. 29749/2019) con cui, avvalendosi del procedimento di correzione d’errore materiale, è stata emendata l’ordinanza n. 24160/2019. Con tale ultimo discusso provvedimento, la Sesta Sezione (sottosezione 3), richiamata altra controversa pronuncia (Cass. 3709/2019), aveva affermato che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.
Fonte: Blog Avv. Roberto Arcella
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