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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
Si segnala la recente pronuncia della Cassazione 8.2.2019 n. 3709 con la quale si precisa che - ai fini delle notifiche telematiche - il domicilio digitale di ciascun avvocato corrisponde all’indirizzo PEC che il legale ha comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Nel provvedimento la Cassazione aggiunge che solo la notifica all’indirizzo risultante dal ReGIndE è corretta. La decisione ha destato molte perplessità da un lato perché esclude il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notifiche (registro invece che gli art. 16 ter e sexies del d.l. 179/2012 includono tra gli elenchi validi per le notifiche telematiche al pari del ReGIndE), dall’altro perché il provvedimento parla in realtà senza motivo dell’INI-PEC in una fattispecie nella quale avrebbe dovuto essere tutt’al più valutata la validità dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dato che si parlava di notifiche all’Avvocatura dello Stato. In argomento il CNF ha chiesto chiarimenti al Primo Presidente della Corte di Cassazione con lettera 5.3.2019.
Qui potete trovare la sentenza della Cassazione
Qui la lettera del CNF