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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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AVVOCATO-MADRE: LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA IN CASO DI GRAVIDANZA E MATERNITÀ.

Si segnala che nella Legge di Bilancio 2018 (commi 274 quinquies e sexies della Legge 27/12/2017 n. 205) - su proposta e impulso del Consiglio Nazionale Forense - è stato finalmente introdotto il diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità a invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza,  vincolando i calendari delle udienze giudiziarie e condizionando i rinvii.

Sia nel rito civile che in quello penale il periodo gestazionale preso a riferimento è di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi.

In ambito civilistico, la gravidanza delle avvocate va ad incidere sui calendari delle udienze, con l’unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente. Pertanto, soltanto in tali limitate ipotesi, l’avvocatessa dovrà necessariamente farsi sostituire da un collega.

La fonte normativa è costituita dal comma 274 quinquies dell’articolo unico della Legge di Bilancio, il quale aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. prescrivendo che: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».

In ambito penalistico il comma 271 sexies ha novellato l’articolo 420-ter del C.P.P. (« Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”), con inserimento del comma 5 bis: «Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».

Si tratta di un risultato ottenuto grazie all’impegno del CNF con il supporto di tutta l’avvocatura italiana e che pone finalmente rimedio ad un'ingiustificabile diversità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali.

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