La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018, entrata in vigore 1 gennaio 2018) ha introdotto alcune novità di rilievo per gli avvocati. Si segnala:
- Società tra avvocati. Le società disciplinate dall’art. 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria) della legge professionale sono tenute a:
a) prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”;
b) applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. A questi fini la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento (che dovrà essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017), provvederà a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili.
- Equo compenso. Sono state apportate alcune modifiche all’art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) della legge professionale, recentemente introdotto dal d.l. 148/2017 conv. con mod. nella legge 178/2017:
a) è stata modificata la definizione di equo compenso, considerato ora tale quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri (nella originaria versione della norma era indicata la formula “tenuto conto dei parametri”) previsti dal d.m. 55/2014;
b) le clausole indicate al c. 5 dell’art. 13-bis sono sempre considerate vessatorie, a prescindere dal fatto che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione (possibilità abrogata dalla legge di bilancio);
c) è stato eliminato il termine di 24 mesi per la proposta dell’azione diretta alla dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie.
- Albo “Cassazionisti”. Con la proroga di un ulteriore anno della norma transitoria è stato previsto che potranno iscriversi nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 22 legge professionale) anche coloro che matureranno i requisiti secondo la previgente normativa entro il 2 febbraio 2019.
- Materie orale esame di abilitazione. È stata modificata la formulazione delle materie “diritto comunitario e internazionale privato”, ora indicate nel seguente modo: diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato.
- Maternità e gravidanza. Con la modifica degli articoli 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e 420-ter del codice di procedura penale è stata introdotta la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e maternità.
MODIFICHE ALLA LEGGE PROFESSIONALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO L.205 DEL 27.12.17