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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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PROCESSO PENALE TELEMATICO: OK ALLA NOTIFICAZIONE TELEMATICA AI DIFENSORI PRESSO LA CASSAZIONE.

È stato pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2017, n.228 il decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2017 con il quale è stata disposta la notificazione telematica ai difensori del processo penale di legittimità presso la Corte di Cassazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 10, d.l. n.179/12, convertito in l. n. 221/12. Le disposizioni in Gazzetta saranno pienamente operative a decorrere dal 15esimo giorno successivo a quello della pubblicazione. L’applicazione delle norme sulle notificazioni telematiche a cura delle cancellerie, specifica il decreto, si riferisce a persona diversa dall’imputato.

DECRETO 14 settembre 2017

Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimita' presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. (17A06560)

(G.U. n.228 del 29-9-2017)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato art. 16;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 19 gennaio 2016, con il quale e' stata accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, ai sensi del citato art. 16, comma 10, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione;

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso la Corte suprema di cassazione anche per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli degli ordini degli avvocati;

Decreta:

Art. 1


E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 2


A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione per le notificazioni, a cura delle cancellerie della Corte suprema di cassazione, a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017
Il Ministro: Orlando

 

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