Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.  Clicca qui per maggiori informazioni sulla Privacy e Cookies policy

Dove vuoi andare?

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

Ricerca rapida

Indica il tipo: Chiave di ricerca:

Tag Cloud

Please enter module settings and configure it.
Please enter module settings and configure it.
Nessuna categoria

CASSAZIONE: L'AVVOCATO HA L'OBBLIGO DEL DIGITALE.

L'avvocato deve dotarsi degli strumenti più adeguati al processo telematico. Suona come un monito l'ordinanza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione depositata il 25/09/2017. Respinto il ricorso dell'avvocato che contestava l'attribuzione di responsabilità per non essersi dotato degli strumenti idonei a decodificare documenti sottoscritti in Cades con estensione «p7m». Il ricorso prospettava una disparità di trattamento con le notifiche cartacee che, a differenza di quelle telematiche, assicurerebbero piena conoscibilità dei documenti. Si sosteneva inoltre l' assenza di un obbligo normativo che imponga al destinatario dell' atto di dotarsi di un programma di lettura di file con suffissi come il «p7m» che comporterebbe oneri particolari e inesigibili. La Cassazione non è stata di questo avviso. E ha innanzitutto sottolineato come, alla luce della normativa tecnica che viene richiamata anche nel dettaglio, la notifica insieme all'atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è permessa se questo è in formato pdf, «ma, se il secondo è firmato digitalmente dovrebbe quest' ultimo appunto recare l'estensione p7m a garanzia della sua autenticità». Lo scopo, puntualizza la Cassazione, è quello di assicurare la massima garanzia possibile di conformità del documento non creato sin dall'origine in formato informatico ma articolato anche su una parte istituzionalmente non digitale. In questo contesto, allora, l'autorizzazione all'utilizzo della notifica in via digitale, nel rispetto dei requisiti tecnici indicati dalle norme, ha come inevitabile conseguenza che anche il destinatario si assicuri la disponibilità degli strumenti tecnici per potere leggere una notifica formata in maniera corretta. In caso contrario, si arriverebbe all'assurda conseguenza di considerare legittima per il notificante un' attività completamente inutile, o la cui funzionalità e utilità sarebbero invece affidate alla semplice condiscendenza o discrezionalità del destinatario. Ma la Cassazione avverte anche che, nell'attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici, quello che permette all'avvocato di leggere il formato di un atto notificato correttamente non deve essere considerato un onere eccezionale e insostenibile. Anzi, ricorda la Cassazione, essere in possesso di strumenti adeguati e aggiornati sotto il profilo tecnico deve essere ormai considerato un elemento insostituibile per l' esercizio della professione legale. Fatta salva naturalmente la possibilità di sostenere la presenza di elementi eccezionali o di casi fortuiti e imprevedibili, non imputabili comunque ad assenza di normale diligenza professionale. Netta allora la conclusione anche davanti alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione: la normativa sulle notifiche telematiche, con la conseguente imposizione di un onere per il destinatario di fornirsi di strumenti tecnici adeguati, «costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali e il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale». (da Il Sole 24Ore del 26/09/2017)

Rate:
Visualizzazioni: 1704
Punteggio: 0    Valutazione media: Non un numero    Valutazioni: 0
Invia il tuo commento
1000 caratteri rimanenti. Il limite è 2000 caratteri
Nome
Email
Sito web (Optional)
Captcha Code:
Immagine CAPTCHA
Inserisci questo codice nel riquadro sotto
Prova un codice differente
Please rate.