DOMANDE DI ESONERO EX ART.10
DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 6 febbraio 2017,
sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la
presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi
minimi 2017, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge
247/2012.
Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.
Per
la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della
contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di
una pluralità di eventi.
Le
domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017 (fermo
restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in
autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e
volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del contributo
soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento
di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere
presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla
contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2017, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:" Accesso Riservato" - Servizi On-Line-Istanze OnLine".
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.
L'ammissione
al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte
della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà
comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.
La Direzione Generale
Leggi dal sito CF