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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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AVVISO URGENTE : PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE PER DIFENSORI D’UFFICIO.

Gentili Colleghi,

Vi rammentiamo che la richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

L’istanza dovrà essere indirizzata - dall’anno successivo a quello di primo inserimento - al CNF e al COA di appartenenza tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p..

In ordine ai requisiti per la permanenza negli elenchi ricordiamo quanto segue:

esercizio continuativo di attività nel settore penale

è documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. La partecipazione è documentata attraverso l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendere secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art. 1 delle ultime linee guida approvate dal CNF. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. In via transitoria, e solo per l’anno 2016, sarà possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 e dell’anno 2016.

obbligo formativo

il richiedente deve attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. n. 247/2012, relativamente all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi  degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

Rammentiamo che, in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato sarà cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.

Il difensore che sia stato cancellato dall’elenco, volontariamente o d’ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione. La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti e le turnazioni già generate.

Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.

Ricordiamo che le richieste aventi ad oggetto il funzionamento della piattaforma non potranno essere inoltrate per altra via.

Alleghiamo:

1.  Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio per come modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 novembre 2016;

2. Le linee Guida in materia di difesa di ufficio per come emendate solo formalmente dalla Commissione CNF in materia di difesa di ufficio in data 30 novembre 2016;

3. il format di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Avvocati potranno usare per la presentazione della istanza di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero di quella per il mantenimento dell’iscrizione già precedentemente effettuata.

4. Guida all'uso per l'Avvocato.

Cordialità.

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine

Avv. Gianni Pinna

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine

Avv. Roberto Corrias

Allegati:

 

 

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