Gentili Colleghi,
Vi rammentiamo che la richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’istanza dovrà
essere indirizzata - dall’anno successivo a quello di primo inserimento -
al CNF e al COA di appartenenza tramite la piattaforma Lextel (pagina https://gdu.consiglionazionaleforense.it), unitamente alla autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p..
In ordine ai requisiti per la permanenza negli elenchi ricordiamo quanto segue:
esercizio continuativo di attività nel settore penale
è documentato dalla partecipazione, anche quale sostituto, ad almeno dieci udienze penali
(dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze
di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari
o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. La
partecipazione è documentata attraverso l’autocertificazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendere secondo le modalità di cui
al punto 5) dell’art. 1 delle ultime linee guida approvate dal CNF. Nel
novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due
udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre
innanzi al Giudice di Pace. In via transitoria, e solo per l’anno 2016, sarà possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 e dell’anno 2016.
obbligo formativo
il richiedente deve attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. n. 247/2012, relativamente all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
Rammentiamo che, in
caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della
documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 31 dicembre,
l’avvocato sarà cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.
Il difensore che sia stato cancellato
dall’elenco, volontariamente o d’ufficio, non potrà presentare una
nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi due anni dalla
cancellazione. La cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare
l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti e le turnazioni già
generate.
Per l'aiuto e l'assistenza nella
compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio
Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Ricordiamo che le richieste aventi ad oggetto il funzionamento della piattaforma non potranno essere inoltrate per altra via.
Alleghiamo:
1.
Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale
degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio per
come modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta
amministrativa del 25 novembre 2016;
2. Le linee
Guida in materia di difesa di ufficio per come emendate solo formalmente
dalla Commissione CNF in materia di difesa di ufficio in data 30
novembre 2016;
3. il format
di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Avvocati potranno
usare per la presentazione della istanza di inserimento nell’elenco
unico nazionale ovvero di quella per il mantenimento dell’iscrizione già
precedentemente effettuata.
4. Guida all'uso per l'Avvocato.
Cordialità.
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Gianni Pinna
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Roberto Corrias
Allegati: