Si ricorda ai colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello
Stato che l’articolo 83/3 DPR 115/2002, recentemente modificato sul
punto dalla Legge di Stabilità 2016, prevede che “il decreto di
pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del
provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta”. In virtù delle norme previste da detta Legge la domanda di liquidazione dei compensi dovrà essere presentata nell’udienza di precisazione delle
conclusioni per i giudizi ordinari ed al più tardi all’udienza camerale di discussione nei
giudizi camerali (ex art. 737 c.p.c. e ss.).
1) Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere redatte in
TRIPLICE COPIA poiché una di esse andrà necessariamente conservata dall’avvocato e
allegata all’istanza di liquidazione dei compensi;
2) Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente allegato il certificato di
stato di famiglia del richiedente oltre alla consueta documentazione richiesta (carta
d’identità del richiedente; codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo
familiare; Certificazione Unica o altra documentazione fiscale attestante le condizioni di
reddito, documentazione relativa alla domanda da far valere; nel
caso di appello dovranno essere precisate in maniera dettagliata le motivazioni);
3. Una copia di tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione dovra essere conservata e necessariamente allegata dal professionista all’istanza per la
richiesta di liquidazione dei compensi;
4. La domanda di liquidazione dei compensi, in virtù delle norme previste dalla legge di
stabilità del 2016, dovrà essere presentata nell’udienza di precisazione delle
conclusioni per i giudizi ordinari ed al più tardi all’udienza camerale di discussione nei
giudizi camerali (ex art. 737 c.p.c. e ss.);
5.Le domande non complete di tutta la documentazione necessaria non saranno
accettate.