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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208.

Si ricorda ai colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato che l’articolo 83/3 DPR 115/2002, recentemente modificato sul punto dalla Legge di Stabilità 2016, prevede che “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta”. In virtù delle norme previste da detta Legge la domanda di liquidazione dei compensi dovrà essere presentata nell’udienza di precisazione delle conclusioni per i giudizi ordinari ed al più tardi all’udienza camerale di discussione nei giudizi camerali (ex art. 737 c.p.c. e ss.).

1) Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere redatte in TRIPLICE COPIA poiché una di esse andrà necessariamente conservata dall’avvocato e allegata all’istanza di liquidazione dei compensi;

2) Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente allegato il certificato di stato di famiglia del richiedente oltre alla consueta documentazione richiesta (carta d’identità del richiedente; codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare; Certificazione Unica o altra documentazione fiscale attestante le condizioni di reddito, documentazione relativa alla domanda da far valere; nel caso di appello dovranno essere precisate in maniera dettagliata le motivazioni);

3. Una copia di tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione dovra essere conservata e necessariamente allegata dal professionista all’istanza per la richiesta di liquidazione dei compensi;

4. La domanda di liquidazione dei compensi, in virtù delle norme previste dalla legge di stabilità del 2016, dovrà essere presentata nell’udienza di precisazione delle conclusioni per i giudizi ordinari ed al più tardi all’udienza camerale di discussione nei giudizi camerali (ex art. 737 c.p.c. e ss.);

5.Le domande non complete di tutta la documentazione necessaria non saranno accettate.

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