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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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IN G.U. IL D.M. PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI.

E’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 di ieri due maggio il Decreto Ministeriale recante  Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, in attuazione dell’articolo 44 della legge professionale forense. Il decreto entra in vigore il prossimo 17 maggio.
Il provvedimento disciplina l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (compresi la Corte di cassazione, la Corte dei Conti, le commissioni tributarie), anche sulla base del decreto legge 98/2011 e del decreto legge 69/2013 – specifica il dm. E riguarda i tirocini che inizieranno dopo la sua entrata in vigore. Il tirocinio può essere svolto negli uffici giudiziari  compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto il praticante avvocato (ma vi è incompatibilità con l’ufficio specifico presso cui il praticante svolge attività professionale), su domanda dell’interessato ed in presenza di alcuni requisiti (a partire da quello che prevede che l’interessato debba aver già svolto i sei mesi di pratica presso lo studio legale). Il praticante avvocato deve presentare domanda in formato digitale all’ufficio giudiziario che, in caso di accoglimento, ne dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine dove è iscritto il praticante.
Il Coa e l’ufficio giudiziario predisporranno un progetto formativo al quale la formazione dell’interessato dovrà conformarsi. In merito, CNF e CSM potranno stipulare Linee guida condivise per la elaborazione dei progetti formativi. 
L'attività di praticantato presso gli  uffici  giudiziari  può essere svolta per non più di dodici mesi. Ogni magistrato non può rendersi affidatario  di  più di  due praticanti. 
Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e  orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in  assenza di  specifiche ragioni  di  conflitto  di  interesse.  Fermo  l’obbligo di svolgere il praticantato presso un studio legale per almeno sei mesi (articolo 41, comma 7, legge 247/2012),  il praticante può affiancare allo svolgimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario la frequenza dello  studio legale o dell'ufficio legale di un ente pubblico o il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato. Resta  fermo  l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato.
Al termine del periodo di tirocinio il praticante dovrà svolgere una relazione, verificata dal magistrato affidatario, che sarà consegnata al Coa al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il dm disciplina le attività che il praticante potrà svolgere, i limiti e i  casi di interruzione.

DOWNLOAD   D.M. Giustizia n. 58/2016     






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