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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

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IN G.U. PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLE ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1/03/2016 n.50 il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.” Il provvedimento entra il vigore il  16 marzo. L’art. 2 stabilisce che i liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che possono partecipare ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine nazionale dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; ordine degli spedizionieri doganali; collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; collegio dei geometri e geometri laureati. Le associazioni sono regolamentate secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247,), nonche’, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile.     LEGGI IN G.U.

 

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