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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
A seguito delle richieste di numerosi Consigli dell'Ordine, è pervenuto il parere del CNF che si riporta in estratto, per la parte di interesse:
“La Commissione rileva che sono pervenuti da più Ordini quesiti volti a conoscere quale sia il termine entro il quale gli avvocati che sono stati automaticamente iscritti nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio a far data dal 20 febbraio 2015 (data di entrata in vigore del d. lgs n. 6/2015 ) dovranno presentare la necessaria documentazione finalizzata al mantenimento della iscrizione in detto elenco cosi come previsto dall'articolo 29 comma 1-quater delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale."
All’esito della discussione la Commissi one, viste le richieste pervenute ed esaminati i riferimenti normativi conferenti nonché valutate le ragioni strettamente organizzative-gestionali, ritiene, in sede di prima applicazione della normativa e comunque in via del tutto straordinaria, di poter stabilire che sia gli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che gli avvocati inseriti successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento interno CNF, dovranno presentare la documentazione volta a comprovare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.”