COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE CON GLI ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI A CASSA FORENSE.
L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, fortemente richieste dal Consiglio nazionale forense e da Cassa forense, all’art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208 rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali..[Leggi da cfnews.it]