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D.LGS 189/2009 Art. 1 c. 2 - Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire
2.  Del  ricorso  è   data   immediatamente   notizia   sul   sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati;  il ricorso  è  altresì  comunicato  al  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e l'innovazione.
D.LGS 189/2009 Art. 4 c. 2
2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con  le stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.
D.LGS 189/2009 Art. 4 c. 6

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito  istituzionale  dell'amministrazione  o  del concessionario soccombente in giudizio.